[1]Articolo X

[2]1. - La domanda di estradizione dovra' essere accompagnata da:

  • a)una descrizione piu' esatta possibile della persona richiesta e ogni altra informazione utile a stabilirne l'identita' e la cittadinanza;
  • b)una descrizione particolareggiata del reato per cui l'estradizione e' richiesta;
  • c)il testo della legge, quando esista, che prevede tale reato, nonche' la menzione della pena che puo' essere inflitta e dei limiti di tempo entro i quali puo' essere esercitata l'azione penale o eseguita la pena; e
  • d)l'indicazione delle leggi che conferiscono il carattere di estradabilita' al reato nell'ordinamento giuridico della Parte richiedente. 2.- Se la domanda riguarda un imputato, essa sara' anche accompagnata da un mandato od ordine di cattura debitamente autenticati spiccati da un magistrato della Parte richiedente e da documenti debitamente autenticati dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificherebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa. 3. - Se la domanda si riferisce ad una persona gia' condannata, essa sara' anche accompagnata:
  • a)da estratto autentico della sentenza di condanna; e
  • b)dall'attestazione della irrevocabilita' della sentenza medesima, e da una dichiarazione concernente la pena da espiare; e inoltre, se la persona da estradare non era presente al processo, dal mandato o dall'ordine di cattura debitamente autenticati, nonche' da documenti debitamente autenticati dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificherebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artx · fonte su Normattiva