[1]Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo. Per il Governo del Regno del Belgio

[2]Per il Governo della Repubblica federale di Germania

[3]Per il Governo della Repubblica francese

[4]Per il Governo della Repubblica italiana

[5]Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

[6]Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

[7]Per il Governo della Repubblica di Polonia

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art10 · fonte su Normattiva