Art. 5 (Protocollo)
[1]Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica portoghese copia conforme all'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede.
[2]Per il Governo del Regno del Belgio
[3]Per il Governo della Repubblica federale di Germania
[4]Per il Governo della Repubblica francese
[5]Per il Governo della Repubblica italiana
[6]Per il Governo del Granducato del Lussemburgo
[7]Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
[8]Per il Governo della Repubblica portoghese
[9]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 3 gennaio 1994
