1. Le Parti convengono che la liberta' di transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti garantisce il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
