1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano:
- a)ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
- b)ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
- c)ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato 1 concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
