1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano:

  • a)ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
  • b)ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
  • c)ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato 1 concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art10 · fonte su Normattiva