misure prese in conformita' dell'articolo 24 non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Repubblica di Bielorussia o degli Stati membri.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
