Art. 24 (Convenzione)
[1]bilaterali e multilaterali
[2]1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtu' della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne di' nuovi. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure piu' rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 marzo 2002
