Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica nella Repubblica di Bielorussia sara' ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 50, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 85 puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dalla Repubblica di Bielorussia nell'attuare le riforme economiche orien- tate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art4 · fonte su Normattiva