Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia, sostenere i mutamenti democratici in corso nella vita politica e il processo di riforma economica in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Bielorussia con la Comunita' e con i suoi Stati membri, e quindi con tutte le nazioni democratiche considerate globalmente. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'; - impegnera' le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art6 · fonte su Normattiva