salvo l'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica di Bielorussia o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le consociate o filiali comunitarie di societa' bielorusse a impiegare cittadini bielorussi sul territorio della Comunita'; - le consociate o filiali bielorusse di societa' comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunita'; - le societa' bielorusse o le consociate o filiali comunitarie di societa' bielorusse a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini bielorussi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone; - le societa' comunitarie o le filiali o consociate bielorusse di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art48 · fonte su Normattiva