1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' bielorusse che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.
- b)Fatte salve le riserve elencate all'allegato III, conformemente alle rispettive legislazioni e normative la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso a qualsiasi societa' comunitaria..
- c)Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi.
- b)Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali bielorusse di paesi terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1.b) e 2.b) non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le consociate o filiali di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1.b), 1.c), 2.b) e 2.c) le societa' stabilite nella Comunita' e nella Repubblica di Bielorussia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
