nucleare Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare, nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. La cooperazione nel settore comprendera' scambi di informazioni, assistenza tecnica per analizzare e identificare il materiale, assistenza amministrativa e tecnica per instaurare un valido sistema di controlli doganali. A seconda delle esigenze, inoltre, si potranno avviare altre forme di cooperazione in materia.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art79 · fonte su Normattiva