nucleare Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare, nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. La cooperazione nel settore comprendera' scambi di informazioni, assistenza tecnica per analizzare e identificare il materiale, assistenza amministrativa e tecnica per instaurare un valido sistema di controlli doganali. A seconda delle esigenze, inoltre, si potranno avviare altre forme di cooperazione in materia.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
