[1]e riciclaggio del denaro

[2]1. Le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso l'uso dei precursori per scopi diversi, e per promuovere la prevenzione e le riduzione della domanda di droga. La Cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su una stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

[3]2. Le Parti riconoscono la necessita di adoperarsi al meglio e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari servano a riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

[4]La Cooperazione nel settore mira a stabilire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro tenendo conto di quelle adottate dai consessi internazionali, in particolare la Task Force Azione finanziaria (FATF).

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art13 · fonte su Normattiva