1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Bielorussia dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Bielorussia.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art86 · fonte su Normattiva