1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Armenia dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Armenia.
Testo vigente dal 16 aprile 1998
