elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
- a)che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in maniera di sicurezza;
- b)inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
- c)che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- d)che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso di beni e delle tecnologie industriali.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
