1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica di Bielorussia nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Bielorussia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini bielorussi o tra societa' o imprese bielorusse. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art95 · fonte su Normattiva