spontanea Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~protocollo-art4 · fonte su Normattiva