spontanea Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a violazioni della normativa doganale.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
