[1]Composizione delle controversie

[2]1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o piu' Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno. 2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonche' in ogni momento successivo, puo' dichiarare per iscritto al Depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo:

  • a)se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;
  • b)in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art20 · fonte su Normattiva