[1]Diritto di voto

[2]1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo voto. 2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art19 · fonte su Normattiva