DELLE CONTROVERSIE 1. Se una controversia sorge tra due o piu' Parti per quanto riguarda l'intepretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte puo' comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente Articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalita' di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:

  • a)presentazione della controversia alla Corte Internazionale di giustizia;
  • b)arbitrato, in conformita' con la procedura definita all'Appendice VII. 3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, la controversia puo' essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art15 · fonte su Normattiva