Art. 21 (Convenzione)
[1]delle controversie
[2]1. Qualora una controversia sorga tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, questi Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare.ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo,una Parte puo' notificare per iscritto al Depositano che, per le controversie che 'non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso:
- a)Presentazione della cOntroversia alla Corte internazionale di Giustizia;
- b)arbitrato, secondo la procedura esposta all'Annesso XIII della presente Convenzione. 3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui a]. paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potra' essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.
Testo vigente dal 14 marzo 2002
