Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-21;641~art2 · fonte su Normattiva