In considerazione delle finalita' istituzionali e delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella A, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalita' per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 2, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalita' istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attivita' svolta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a sua volta presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarita' dei bilanci e sulla attivita' delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Testo vigente dal 6 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-03;33~art1 · fonte del testo