[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione.
[3]CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SIRIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.
[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
[5]Animati dal desiderio di concludere una convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:
[6]Articolo 1
[7]Ai fini della presente convenzione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato: 1. Per "esercizio della navigazione marittima e aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto marittimo e aereo di persone, animali, merci e posta, ivi compresa la vendita di biglietti e similari per tale trasporto, esercitato dalle compagnie di navigazione marittima o aerea. 2. Per "compagnie italiane" s'intende lo Stato italiano, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e non la loro residenza in Siria, nonche' le societa' di capitali e di persone costituitesi in conformita' con le leggi italiane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica italiana. 3. Per "compagnie siriane" s'intende lo Stato siriano e gli enti pubblici siriani, sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Siria e non la loro residenza in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituitesi in conformita' con le leggi siriane e la cui direzione effettiva ha sede sul territorio della Repubblica araba siriana.
Testo vigente dal 20 dicembre 1975
