1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Siria e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie siriane che esercitano tale attivita', dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo siriano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Siria, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da parte di compagnie italiane che esercitano tale attivita', dalle imposte sui redditi e da qualunque altra imposta sui redditi imponibili in Siria. 3. L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi del presente articolo viene applicata anche in favore delle compagnie di navigazione marittima ed aerea che partecipano ai "pools" di qualsiasi specie.

Testo vigente dal 20 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;645~art2 · fonte su Normattiva