La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati dal 1 gennaio 1964.

Testo vigente dal 20 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;645~art3 · fonte su Normattiva