[1]Articolo XXIV

[2]1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorita' competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorita' fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione cosi' scambiata deve essere tenuto segreto e puo' essere rivelato soltanto alle persone o Autorita' che, in virtu' della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorita' incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorita' competenti. 2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo I possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

  • a)adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;
  • b)fornire particolari non ottenibili secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente. 3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxxiv · fonte su Normattiva