, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (i), le Parti:

  • a)promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a li- vello regionale e provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacita': i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
  • ii)l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti cli- matici e sui relativi effetti;
  • iii)la partecipazione del pubblico all'esame dei cambiamenti cli- matici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi;
  • iv)la formazione del personale scientifico, tecnico e direttivo. b) Cooperano e si impegnano ad incrementare a livello internazionale, ricorrendo, se opportuno, ad organismi esistenti:
  • i)lo sviluppo e lo scambio di materiale di educazione e di sen- sibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;
  • ii)lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di educazione e di formazione, ivi compreso il rafforzamento di organismi nazionali e lo scambio o l'invio di personale per formare esperti in questo campo, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art6 · fonte su Normattiva