[1]Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

[2]1. Ciascuna parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilita':

  • a)la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;
  • b)la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'articolo 9, paragrafo 5;
  • c)l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico sugli inquinanti organici persistenti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite;
  • d)la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull'ambiente e alla definizione di risposte adeguate, compresa la possibilita' di apportare contributi a livello nazionale in relazione all'attuazione della presente convenzione;
  • e)la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;
  • f)l'elaborazione e lo scambio di materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;
  • g)l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.

[3]2. Nella misura delle sue possibilita', ciascuna parte garantisce l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e l'aggiornamento di tali informazioni.

[4]3. Nella misura delle sue possibilita', ciascuna parte incoraggia l'industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, ove opportuno, a livello subregionale, regionale e mondiale.

[5]4. Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le parti possono ricorrere a schede tecniche di sicurezza, rapporti, mezzi di comunicazione di massa ed altri mezzi di comunicazione e istituire centri di informazione a livello nazionale e regionale.

[6]5. Ciascuna parte esamina con attenzione la possibilita' di sviluppare meccanismi, quali registri delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantita' di sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C emesse o smaltite ogni anno.

Testo vigente dal 18 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93~convenzione-art10 · fonte su Normattiva