Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' dell'ex Unione sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo. In considerazione di quanto precede, le Parti ritengono di dover tenere debitamente conto, nello sviluppare le loro relazioni, del desiderio dell'Ucraina di mantenere vincoli di cooperazione con gli altri Stati indipendenti.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art3 · fonte su Normattiva