Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati Stati indipendenti) mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art3 · fonte su Normattiva