del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FATF).

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art68 · fonte su Normattiva