finanziari La cooperazione dovra' agevolare l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle relative istituzioni in Ucraina, gli scambi di esperienze e la formazione del personale; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla creazione di joint venture nel settore ucraino delle assicurazioni, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione; - la cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare relazioni tra l'Ucraina e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art67 · fonte su Normattiva