[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione Russa e della lingua russa nella Repubblica Italiana

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti", riferendosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma, tenendo conto delle antiche tradizioni storiche della collaborazione culturale esistenti tra l'Italia e la Russia, con la volonta' di rafforzare e sviluppare ulteriormente i legami culturali e scientifici bilaterali, la reciproca comprensione ed i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi ed i due popoli, esprimendo il desiderio dell'ulteriore allargamento della cooperazione nel campo dell'istruzione e della cultura, considerando che l'approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle culture italiana e russa nelle scuole dei due Paesi, contribuira' all'allargamento della collaborazione e della comprensione reciproca tra i popoli della Repubblica Italiana e della Federazione Russa, esprimendo l'intenzione di estendere, anche a livello universitario, il presente quadro di collaborazione per lo sviluppo delle conoscenze delle lingue italiana e russa, esprimendo, altresi', l'auspicio di estendere analogo quadro di collaborazione a tutte le Istituzioni ed Enti interessati, condividendo insieme agli altri partner europei la convinzione del fatto che la conoscenza di almeno due lingue straniere in Europa e' uno dei fattori chiave per l'istruzione, per il collocamento al lavoro e per lo sviluppo della personalita', hanno concordato quanto segue:

[4]Le Parti favoriranno gli studi e l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiane presso le istituzioni di istruzione secondaria in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russe presso gli istituti di istruzione secondaria in Italia.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;65~accordo-art1 · fonte su Normattiva