Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal scopo e sara' valido per un periodo di cinque anni dalla predetta data. Il presente Accordo sara' tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni salvo denuncia di una o entrambe le Parti, notificata per iscritto sei mesi prima della sua scadenza. Le coproduzioni che siano state approvate dalle competenti Autorita' di entrambe le parti e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia del termine dell'Accordo da una delle parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Testo vigente dal 10 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-09-25;173~accordo-art17 · fonte su Normattiva