[1]Commissione Mista
[2]1. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da un pari numero di rappresentanti delle Autorita' competenti nonche' da esperti. 2. La Commissione Mista si riunisce di norma una volta ogni due anni, alternativamente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia o in un altro Paese scelto congiuntamente dalle Autorita' competenti. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorita' competenti, in particolare nel caso di modifiche significative intervenute nella normativa nazionale dell'una o dell'altra Parte in materia cinematografica o dell'audiovisivo o qualora le Parti incontrino difficolta' rilevanti ad applicare il presente Accordo. 3. La Commissione Mista valuta l'esistenza di un equilibrio complessivo tra il numero delle coproduzioni, dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecnico-artistiche. 4. Qualora la Commissione Mista accerti degli squilibri, determina le misure necessarie al fine di ristabilire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorita' competenti.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
