[1]Commissione Mista

[2](1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari e da esperti, inclusi registi e produttori. (2) La Commissione Mista si riunisce di massima una volta ogni due anni, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra Parte o in un Paese terzo scelto dalle Autorita' competenti. Riunioni straordinarie, tuttavia, possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorita' competenti, in particolare nel caso di modifiche significative nella legislazione nazionale dell'una o dell'altra Parte o nel caso in cui l'Accordo incontri particolari difficolta' nella sua applicazione. (3) La Commissione Mista esamina in particolare l'esistenza di un generale equilibrio delle coproduzioni, sulla base del numero delle stesse, degli investimenti dei coproduttori, delle partecipazioni tecnico-artistiche, compresa l'attrezzatura; in caso contrario, individua le misure ritenute necessarie per conseguire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorita' competenti.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art16 · fonte su Normattiva