Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
