[1]Articolo V
[2]1. - L'estradizione per un'azione od omissione costituente reato non sara' concessa qualora la persona richiesta sia stata giudicata in forma definitiva dalle competenti autorita' giudiziarie della Parte richiesta o di uno Stato terzo per tale azione od omissione. 2. - L'estradizione potra' essere rifiutata se le competenti autorita' della Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti o di porre fine ai procedimenti che esse hanno instaurato per la stessa azione od omissione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
