[1]Articolo VI

[2]1. - La Parte richiesta potra' rifiutare l'estradizione se le autorita' competenti di tale Parte procedono penalmente nei confronti della persona richiesta per l'azione o l'omissione costituenti il reato per il quale l'estradizione e' domandata. 2. - Se nei confronti della persona richiesta e' in corso un'istruttoria o se la stessa sta scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua estradizione sara' differita sino alla conclusione del processo e all'avvenuta espiazione della pena inflittale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artvi · fonte su Normattiva