[1]Articolo VI
[2]1. - La Parte richiesta potra' rifiutare l'estradizione se le autorita' competenti di tale Parte procedono penalmente nei confronti della persona richiesta per l'azione o l'omissione costituenti il reato per il quale l'estradizione e' domandata. 2. - Se nei confronti della persona richiesta e' in corso un'istruttoria o se la stessa sta scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua estradizione sara' differita sino alla conclusione del processo e all'avvenuta espiazione della pena inflittale.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
