Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985
Art. 10 (Trattato)
di estradizione e documenti richiesti 1. La richiesta di estradizione dovra' essere fatta per iscritto e comunicata per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione dovra' essere accompagnata:
- a)dal testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato, delle disposizioni di legge relative alla prescrizione e di quelle che prevedono la pena che puo' essere inflitta per il reato;
- b)da informazioni o da documentazione, dalle quali risulti che la persona di cui si chiede l'estradizione e la persona imputata di, o condannata per un reato per il quale e ammessa l'estradizione;
- c)se si tratta di persona imputata, ovvero di persona condannata in sua assenza, dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona; dalla descrizione di ciascun reato per il quale si richiede l'estradizione e dalla descrizione delle azioni o delle omissioni che sono state imputate alla persona ricercata in relazione a ciascun reato;
- d)se si tratta di persona condannata non in sua assenza, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna pronuciata, della pena inflitta, del fatto che la sentenza sia immediatamente eseguibile e della parte della condanna non ancora eseguita; e
- e)se si tratta di persona condannata non in sua assenza ma la pena non sia stata ancora inflitta, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna e da una dichiarazione in cui si affermi che si intende infliggere una pena. 3. Ogni sentenza di condanna menzionata nel paragrafo 2 deve essere intesa come condanna definitiva dopo che sono stati esauriti i mezzi ordinari di impugnazione. 4. I documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
