Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.
Testo vigente dal 27 agosto 1966
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.
Testo vigente dal 27 agosto 1966
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-07-13;657~art2 · fonte del testo