TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE PREAMBOLO PREMESSO che il Gruppo Consultivo per la Ricerca Agricola Internazionale (in appresso denominato "CGIAR") e' un gruppo di governi nazionali, di agenzie assistenziali multilatelari, di fondazioni private ed altre che appoggiano numerosi centri di ricerca internazionali allo scopo di migliorare e di accrescere la produzione agricola in tutto il mondo in via di sviluppo; PREMESSO che i membri del CGIAR hanno istituito nel 1974 l'Ente Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IBPGR") come organismo internazionale che opera sotto l'egida del CGIAR presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (in appresso denominata FAO) e che hanno anche istituito un Fondo di garanzia presso la FAO per finanziare l'IBPGR mediante Lettera di Accordo firmata da rappresentanti della Repubblica Federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; PREMESSO che la FAO e l'IBPGR hanno concordato i loro rispettivi ruoli e responsabilita' e le loro specifiche aree di collaborazione nel campo delle risorse fitogenetiche e firmato, il 21 settembre 1990, un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione al programma, che espone tale accordo; PREMESSO che il CGIAR - nell'intento di promuovere, nel mondo intero, lo sviluppo ed il rafforzamento delle attivita' relative alle risorse fitogenetiche sia all'interno che all'esterno del sistema CGIAR - ha deciso di creare un Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IPGRI" o "l'Istituto") che si assumera' tutti i compiti e le funzioni dell'IBPGR e succedera' all'IBPGR quale parte al Memorandum d'Intesa di cui al paragrafo precedente; PREMESSO che l'IPGRI intende essere parte integrante del sistema CGIAR; PREMESSO che le Parti al presente Accordo desiderano istituire l'IPGRI come Istituto indipendente dotato di una appropriata gestione, di personalita' giuridica e di uno status internazionale, nonche' di poteri, privilegi, immunita' appropriati, come pure di altre condizioni necessarie a far funzionare l'Istituto in maniera efficace, perche' possa conseguire i suoi obbiettivi; PERTANTO le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Istituzione Con il presente strumento si istituisce una organizzazione internazionale indipendente, chiamata "Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche" (denominata in appresso "IPGRI" o l'Istituto") quale parte integrante del sistema CGIAR, il quale agira' in conformita' con la Costituzione allegata al presente Accordo, che e' parte integrante di esso e che potra' essere di tanto in tanto emendata in conformita' con l'Articolo 19 della stessa.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~accordo-art1 · fonte su Normattiva