degli obblighi (i) Il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo e' espresso per messo di una notifica scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di quello Stato od Organizzazione Internazionale, che attesti che gli adempimenti previsti dalla sua legislazione sono stati espletati. Tale consenso non costituira' alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'IPGRI, oltre ai contributi volontari. Tale consenso non implichera' neppure alcuna responsabilita', individuale o collettiva, per qualsivoglia debito, passivita' o obbligo dell'Istituto. (ii) Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Esso rimarra' aperto alla firma per un periodo di due anni dal 1 giugno 1991, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI. (iii) Il Governo della Repubblica Italiana sara' Depositario del presente Accordo. (iv) I firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformita' con le proprie leggi, regolamenti e procedure.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~accordo-art2 · fonte su Normattiva