del Consiglio (i) Il Consiglio sara' composto da quindici membri, scelti come segue: (a) quattro membri eletti dal Consiglio, su nomina del CGIAR, ed otto membri rappresentativi eletti dal Consiglio. Si terra' particolarmente conto dell'esperienza e delle qualifiche professionali del membro di cui si propone la candidatura, di una ripartizione geografica appropriata e degli enti o paesi che hanno interesse per l'Istituto e che forniscono ad esso un supporto sostanziale; (b) un membro nominato dal paese ospite; (c) un membro nominato dalla FAO; (d) il Direttore Generale dell'IPGRI come membro ex officio. (ii) I membri del Consiglio, tranne il Direttore Generale - che presta servizio come membro per l'intero periodo di carica ed i membri nominati dalla FAO e dal paese ospite - saranno eletti per periodi non superiori a tre anni, come stabilito dal Consiglio precedentemente all'assegnazione dell'incarico. I posti vacanti tra i membri nominati dal CGIAR e tra i membri rappresentativi, a causa di pensionamento, decesso, inabilitazione o ogni altra causa, saranno coperti come per le nomine originali. Un nuovo membro nominato per sostituire un altro durante il periodo di carica di quest'ultimo, puo' essere designato per il suo rimanente periodo di carica o per ogni altro mandato non superiore a tre anni. (iii) I membri del Consiglio possono essere rieletti per un secondo mandato, ma non dovranno prestare servizio per piu' di due mandati consecutivi, a meno che il membro eletto come Presidente ottenga una proroga del suo periodo di carica, che coincida con la sua nomina a Presidente, a condizione che nessun membro rimanga in carica nel Consiglio per piu' di otto anni consecutivi. Per garantire la continuita' delle politiche e delle operazioni, i membri avranno periodi di carica alternati, come stabilito dal Consiglio. (iv) I membri del Consiglio - diversi dal Direttore Generale e dai membri nominati dalla FAO e dal paese ospite - presteranno servizio a titolo personale e non saranno considerati ne' agiranno come rappresentanti ufficiali di governi o di organizzazioni. (v) Il periodo di carica e la scelta del membro nominato dal paese ospite saranno decisi dal paese ospite. (vi) Il periodo di carica e la scelta del membro nominato dalla FAO saranno decisi dalla FAO. (vii) Il Consiglio dell'IPGRI, all'atto della sua istituzione, avra' la stessa composizione di quella del Consiglio dell'IBPGR immediatamente precedente a tale momento, ed il periodo di carica di ciascun membro del Consiglio iniziale dell'IPGRI sara' quello originariamente stabilito per quel membro nel Consiglio IBPGR.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~appendice-i-art8 · fonte su Normattiva