e poteri del Consiglio (i) Il Consiglio gestisce l'IPGRI per tutti gli affari dell'I- stituto. Il suo ruolo consistera' nell'assicurare che: (a) l'Istituto abbia obiettivi, programmi e piani compatibili con i suoi scopi e con gli obbiettivi e le finalita' del sistema CGIAR, di cui e' parte; (b) l'Istituto sia effettivamente gestito dal Direttore Generale in conformita' con gli obiettivi, i programmi ed i bilanci preventivi concordati, ed in conformita' con le prescrizioni legali e regolamentari; (c) il futuro benessere dell'IPGRI e del sistema CGIAR, di cui e' parte, non saranno messi a repentaglio da una imprudente esposizione a rischi pericolosi delle risorse finanziarie dell'IPGRI, del suo personale o della sua credibilita'; (ii) A tal fine, il Consiglio avra' i seguenti doveri: (a) definire gli obiettivi ed approvare i piani miranti a realizzare gli scopi dell'Istituto e controllare il conseguimento di tali finalita'; (b) specificare le politiche che dovranno essere seguite dal Direttore Generale per conseguire gli obiettivi specificati; (c) nominare il Direttore Generale e definire il suo contratto di impiego; controllare le sue prestazioni e licenziare il Direttore Generale se le sue prestazioni sono inadeguate; (d) approvare il quadro generale organizzativo dell'Istituto; (e) approvare le politiche relative al personale, compresi i parametri salariali e le indennita'; (f) determinare le priorita' relative agli elementi principali nell'ambito e tra i programmi dell'Istituto; (g) approvare il programma dell'Istituto ed il bilancio preventivo del Rapporto Annuale dell'Istituto; (h) assumersi la responsabilita' dell'efficienza economica dell'Istituto, della sua integrita' finanziaria e della sua solvibilita'; (i) nominare un revisore dei conti esterno e approvare il piano annuale di revisione dei conti; (j) approvare una politica di investimenti e controllarne l'attuazione; (k) soprintendere a richiesta di prestito importanti e ad ampliamenti consistenti, ivi compreso l'acquisto delle principali attrezzature, nonche' la cessione di beni importanti; (l) assicurare che l'Istituto svolga le sue attivita' in conformita' con le politiche generali applicabili a tutto il sistema, stabilite dal CGIAR; (m) assicurare che sia data debita considerazione alle raccomandazioni ed ai suggerimenti formulati dai resoconti approvati dal CGIAR relativi alla gestione ed alle attivita' dell'Istituto; (n) assicurare che i membri del Consiglio non abbiano conflitti di interessi; (o) vigilare sulla composizione del Consiglio in considerazione delle qualifiche tecniche necessarie per adempiere a tutta la gamma delle responsabilita', controllare le prestazioni dei suoi membri e valutare le sue prestazioni; (p) svolgere ogni altra attivita' che possa essere considerata necessaria, adeguata ed adatta per il conseguimento di ciascuno o di tutti gli scopi dell'Istituto, come stabilito all'Articolo 3. (iii) Il Consiglio puo' designare un Comitato esecutivo di suoi membri. Tale Comitato avra' capacita' di agire per conto del Consiglio, nel periodo interinale tra le riunioni del Consiglio, sulle questioni che gli saranno delegate. Nella riunione successiva, sara' fatto rapporto su tutti i provvedimenti interinali adottati dal Comitato esecutivo. (iv) Il Consiglio puo' istituire ogni altro Comitato ausiliario che ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~appendice-i-art9 · fonte su Normattiva