1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV sono aboliti il 1 gennaio 1995. 2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1998 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti il 1 gennaio 2001. 5. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lituania di prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art11 · fonte su Normattiva