delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art15 · fonte su Normattiva